Con il disegno di legge 13 giugno 2008, “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice, degli atti di indagine, e integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” il Governo intende introdurre l’art. 25 nonies del d.lgs n. 231/2001.
L’art. 14. (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) espressamente prevede:
1. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
“Art. 25-nonies. – (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale).
l. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.».
Peraltro, anche l’art. 684 del codice penale è stato modificato, con l’aggravamento del trattamento sanzionatorio.
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L’intento è quello di scoraggiare la diffusione di notizie relative ai procedimenti penali. La disciplina ex 231/2001 si applicherà, in tali ipotesi, alle società proprietarie dei giornali che pubblicheranno tali notizie.
Vedremo l’esito della discussione parlamentare e il contenuto definitivo di questa normativa. Intanto, si può rilevare che anche il Governo appena insediato ritiene un utile strumento di politica criminale, il ricorso alla disciplina di cui al d.lgs 231/2001.